Statuto

 
CENTRO EQUESTRE “ IL CAVALLINO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILLETANTISTICA

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STATUTO
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 19/02/2005

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SOMMARIO


Art. 1 – Denominazione e sede
Art. 2 – Scopi
Art. 3 – Affiliazione
Art. 4 – Funzionamento
Art. 5 – Soci e domanda di ammissione
Art. 6 – Durata
Art. 7 – Patrimonio
Art. 8 – Quota associativa
Art. 9 – Decadenza dei Soci
Art. 10 – Organi
Art. 11 – Assemblea generale dei soci
Art. 12 – Riunioni ordinarie dell'Assemblea
Art. 13 - Riunioni straordinarie dell'Assemblea
Art. 14 – Funzionamento dell'Assemblea
Art. 15 – Riunione e costituzione dell'Assemblea
Art. 16 – Presidente
Art. 17 – Vice presidente
Art. 18 – Consiglio Direttivo
Art. 19 – Segretario
Art. 20 – Accesso alle cariche sociali
Art. 21 – Nomina delle cariche sociali
Art. 22 – Decadenza degli organi associativi
Art. 23 – Obblighi di comunicazione
Art. 24 – Bilancio
Art. 25 – Rappresentanti dei Cavalieri e dei Tecnici
Art. 26 – Devoluzione del patrimonio
Art. 27 – Clausola compromissoria
Art. 28 – Norma di rinvio

 

Art. 1 – Denominazione e sede.
E' costituita l'Associazione non riconosciuta denominata “ CENTRO EQUESTRE IL CAVALLINO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, con sede legale in Pradamano (UD) Via Asins n. 100, la quale è retta dal presente statuto.
L'Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.


Art. 2 – Scopi
L'Associazione ha scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva equestre, e, a tal fine, può:
  1. partecipare a gare, tornei, campionati
  2. indire manifestazioni e gare, sotto l'egida e con l'autorizzazione della F.I.S.E.
  3. promuovere l'utilizzo dei cavalli anche a scopo terapeutico e di riabilitazione
  4. istituire corsi interni di formazioni e di addestramento
  5. realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre
  6. svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre, con cavalli propri o di altri
  7. fornire servizi di stabulazione e/o pensionamento cavalli
  8. provvedere all'addestramento ed alla riproduzione dei cavalli propri o dati in affidamento.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può inoltre:
  1. possedere, gestire, prendere o dare in locazione scuderie, maneggi, campi ippici, poste, box ed altre attrezzature sia immobili che immobili
  2. essere proprietaria o comproprietaria di cavalli
  3. sottoscrivere contratti ed accordi con altre associazioni o terzi in genere
  4. svolgere ogni altra attività che sia in sintonia con gli scopi sociali.
L'Associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associava devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.


Art. 3 – Affiliazione
L'Associazione procederà alla propria affiliazione alla F.I.S.E. Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI ed a tutte le disposizioni statutarie della F.I.S.E. e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della F.I.S.E. stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.


Art. 4 – Funzionamento
L'Associazione garantisce la democraticità della struttura e l'elettività e delle cariche.
L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture sono garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione per le quali di norma, non sono previsti rimborsi ne indennità di alcun tipo, salvo casi particolari che dovranno essere specificamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, in ragione dell'entità e della complessità dell'impegno richiesto. Nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.


Art. 5 – Soci e domanda di ammissione
L'Asso si può comporre di un numero illimitato di associati.
Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. I Soci dell'associazione si distinguono in:
Soci Effettivi, ossia maggiorenni;
Soci Juniores, ossia minorenni.
Per i soci Juniores, la domanda di ammissione a Socio dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà paternale: il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
Ai Soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.


Art. 6 – Durata
L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.


Art. 7 – Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri entri, dai premi e dai trofei vinti.


Art. 8 – Quota associativa.
Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.


Art. 9 – Decadenza dei Soci
Gli associati possono cessare di appartenere all'Associazione per i seguenti motivi:
  1. per recesso
  2. per decadenza
  3. per esclusione
Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia presentato almeno tre mesi prima.
La decadenza si verifica quando l'associato non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.
L'esclusione si verifica nei seguenti casi:
  • l'associato è inadempiente del pagamento della quota associativa;
  • l'associato è incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti dell'Associazione;
  • sono presenti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato; la delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera- deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.


Art. 10 – Organi.
Sono organi dell'Associazione:
  1. l'Assemblea generale dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente dell'Associazione;
  4. il Vice Presidente;
  5. il Segretario.

Art. 11 – Assemblea generale dei soci.
L'Assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.


Art. 12 – Riunioni ordinarie dell'Assemblea.
L'Assemblea riunita in via ordinaria:
  • approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
  • delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
  • nomina, per elezione a scrutinio segreto, il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dall'art. 21 del presente statuto.


Art. 13 – Riunioni straordinarie dell'Assemblea.
L'assemblea è convocata, in via straordinaria:
  • per deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione;
  • quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.


Art. 14 – Funzionamento dell'Assemblea.
Le assemblee con presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e , se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessari quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.


Art.15 – Riunione e costituzione dell’Assemblea.
L’assemblea deve riunirsi una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico finanziario.
L’assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella bacheca presso la sede dell’Associazione, ovvero con comunicazione degli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.
Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annuale.
Nell’ambito delle assemblee hanno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni.
Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purchè munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.
L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione sono approvate nell’assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.
Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.
Lo scioglimento dell’Associazione è validamente deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.


Art. 16 – Presidente.
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea tra i Soci effettivi, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il Presidente rappresenta l’Associazione e ne manifesta la volontà; al Presidente inoltre è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione.


Art. 17 – Vice Presidente.
Il Vice Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea tra i Soci effettivi, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Sostituisce il presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.
In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dall’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.


Art. 18 – Consiglio Direttivo.
Il consiglio direttivo è composto da:
- il presidente dell’associazione che lo presiede;
- il vicepresidente;
- tre o più consiglieri ( purchè in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall’assemblea);
- il segretario.
I consiglieri sono eletti dall’assemblea tra gli associati, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il consiglio direttivo:
1 – attua le deliberazione dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinario a straordinaria amministrazione;
2 –delibera sulle domande di ammissione dei soci;
3 – redige il bilanci preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea;
4 – fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno;
5 – convoca l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai osci;
6 – redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
7 – adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
8 – attua e finalità previste dallo Statuto e le decisione dell’assemblea dei soci.
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in consiglio.
La riunione del consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne una massima diffusione.


Art. 19 – Segretario.
Il Segretario è nominato dal consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finchè vige il consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio Direttivo ed attende alla corrispondenza.


Art. 20 - Accesso alle cariche sociali.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito dell’attività sportiva equestre, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una delle qualsiasi federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.


Art. 21 – Nomina delle cariche sociali.
I Soci che accedono alle Cariche Sociali vengono eletti nel corso di un’ apposita Assemblea Ordinaria, come previsto dall’art. 12 del presente statuto; in particolare, devono essere effettuate tre votazioni a scrutinio segreto per la nomina di :
1 – Presidente
2 – Vicepresidente
3 – Consiglio Direttivo.
La modalità di svolgimento delle Elezioni per la nomina delle Cariche Sociali sono le seguenti.
1 – DUE SETTIMANE prima della data fissata per le elezioni, il Presidente in carica fa affiggere in bacheca tre liste, una per i candidati alla carica di Presidente, una per i candidati alla carica di Vicepresidente ed una per i candidati alla carica di Consigliere.
2 – I soci che intendono candidarsi devono scrivere, sulla lista relativa alla Carica per la quale intendono proporsi, il proprio nominativo e la propria firma autografata.
3 – Le liste contenenti i nominativi ei candidati vengono ritirate UNA SETTIMANA prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
4 – il Consiglio Direttivo verifica che i Soci che si sono candidati siano in regola con quanto stabilito dall’art. 20 del presente statuto, e predispone le schede per lo scrutinio segreto.
L’elezione avverrà a scrutinio segreto, attraverso apposite schede che saranno distribuite ai soci con diritto di voto, secondo quanto stabilito dall’ art. 14 del presente statuto.
I Candidati che avranno ottenuto la maggioranza dei voti validi saranno dichiarati eletti, ed assumeranno i propri incarichi a partire dal giorno successivo a quello dell’elezione.


Art. 22 – Decadenza degli organi associativi
I titolari degli organi associativi decadono:
  • per dimissioni;
  • per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il dirigente per la quale è proposta.
Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell’Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statuari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art. 17 comma3.
Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con altri soci proposti dal Consiglio Direttivo, che ottengano l’approvazione dell’Assemblea dei soci, attraverso una votazione a scrutinio segreto; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.


Art. 23 – Obblighi di comunicazione.
La nomina e la variazione dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla F.I.S.E. unitamente a copia verbale.


Art. 24 – Bilancio.
Il Consiglio Direttivo redice il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
L’incarico della gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata ad un Tesoriere all’uopo nominato.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.


Art. 25 – Rappresentanti dei Cavalieri e dei Tecnici.
Il Presidente, con cadenza annuale o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti tesserati e maggiorenni – nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici – per l’individuazione, tramite elezioni od altri metodi di espressione democratica, del Rappresentante dei Cavalieri e del Rappresentante dei Tecnici. I rappresentanti cosi individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo.
Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla F.I.S.E., per il costante aggiornamento degli atti federali.


Art.26 – Devoluzione del patrimonio.
In caso di estinzione dell’Assemblea il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad un'altra assemblea con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia, su designazione della F.I.S.E.


Art. 27 – Clausola compromissoria.
Tutte le controversie insorgenti tra l’Assemblea ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza del Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Sport Equestri.
In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della F.I.S.E., questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Udine.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data di cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’arbitrato dovrà avere sede in Pradamano, e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
Ogni qualvolta ciò sia compatibile, dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sport Equestri.


Art. 28 – Norma di rinvio.
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri e in subordine le norme degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

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Il presente Statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.
Pradamano, l’ 19/02/2005.