CENTRO EQUESTRE “ IL
CAVALLINO”
ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILLETANTISTICA
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STATUTO
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA
DEI SOCI IN DATA 19/02/2005
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SOMMARIO
Art. 1 –
Denominazione e
sede
Art. 2 –
Scopi
Art. 3 –
Affiliazione
Art. 4 –
Funzionamento
Art. 5 –
Soci e domanda di
ammissione
Art. 6 –
Durata
Art. 7 –
Patrimonio
Art. 8 –
Quota
associativa
Art. 9 –
Decadenza dei
Soci
Art. 10 –
Organi
Art. 11 –
Assemblea generale dei soci
Art. 12 –
Riunioni ordinarie dell'Assemblea
Art. 13 -
Riunioni straordinarie dell'Assemblea
Art. 14 –
Funzionamento dell'Assemblea
Art. 15 –
Riunione e costituzione dell'Assemblea
Art. 16 –
Presidente
Art. 17 –
Vice presidente
Art. 18 –
Consiglio Direttivo
Art. 19 –
Segretario
Art. 20 –
Accesso alle cariche sociali
Art. 21 –
Nomina delle cariche sociali
Art. 22 –
Decadenza degli organi associativi
Art. 23 –
Obblighi di comunicazione
Art. 24 –
Bilancio
Art. 25 –
Rappresentanti dei Cavalieri e dei Tecnici
Art. 26 –
Devoluzione del patrimonio
Art. 27 –
Clausola compromissoria
Art. 28 – Norma di rinvio
Art.
1 – Denominazione e sede.
E'
costituita l'Associazione non riconosciuta denominata “ CENTRO
EQUESTRE IL CAVALLINO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”,
con sede legale in Pradamano (UD) Via Asins n. 100, la quale è retta
dal presente statuto.
L'Associazione
potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà
più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. La
denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con
delibera del Consiglio Direttivo.
Art.
2 – Scopi
L'Associazione
ha scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva equestre,
e, a tal fine, può:
- partecipare a gare, tornei, campionati
- indire manifestazioni e gare, sotto l'egida e con l'autorizzazione della F.I.S.E.
- promuovere l'utilizzo dei cavalli anche a scopo terapeutico e di riabilitazione
- istituire corsi interni di formazioni e di addestramento
- realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre
- svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre, con cavalli propri o di altri
- fornire servizi di stabulazione e/o pensionamento cavalli
- provvedere all'addestramento ed alla riproduzione dei cavalli propri o dati in affidamento.
Per il
miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può
inoltre:
- possedere, gestire, prendere o dare in locazione scuderie, maneggi, campi ippici, poste, box ed altre attrezzature sia immobili che immobili
- essere proprietaria o comproprietaria di cavalli
- sottoscrivere contratti ed accordi con altre associazioni o terzi in genere
- svolgere ogni altra attività che sia in sintonia con gli scopi sociali.
L'Associazione
non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell'attività
associava devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la
vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo
indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto
dalla legge.
Art.
3 – Affiliazione
L'Associazione
procederà alla propria affiliazione alla F.I.S.E. Con
l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di
conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI ed a tutte le
disposizioni statutarie della F.I.S.E. e si impegna ad accettare
eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della
F.I.S.E. stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni
che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di
carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli
statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa
all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Art.
4 – Funzionamento
L'Associazione
garantisce la democraticità della struttura e l'elettività e delle
cariche.
L'attività
istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture sono
garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti
all'associazione per le quali di norma, non sono previsti rimborsi ne
indennità di alcun tipo, salvo casi particolari che dovranno essere
specificamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, in ragione
dell'entità e della complessità dell'impegno richiesto. Nel caso la
complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività
richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà
possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo.
Art.
5 – Soci e domanda di ammissione
L'Asso si
può comporre di un numero illimitato di associati.
Possono
essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e
siano accettati dal Consiglio Direttivo. I Soci dell'associazione si
distinguono in:
Soci
Effettivi, ossia maggiorenni;
Soci
Juniores, ossia minorenni.
Per i
soci Juniores, la domanda di ammissione a Socio dovrà essere
controfirmata dall'esercente la potestà paternale: il genitore che
sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei
confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le
obbligazioni dell'associato minorenne.
Ai Soci
sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità
associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo
senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che
abbiano raggiunto la maggiore età.
Art.
6 – Durata
L'associazione
ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima
che le delibere da essa assunte non siano state attuate salvo diversa
decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà
anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.
Art.
7 – Patrimonio
Il
patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote
associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai
beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle
contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate
commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali
sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri entri,
dai premi e dai trofei vinti.
Art.
8 – Quota associativa.
Gli
associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella
misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale
versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo
all'assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non
sono trasmissibili.
Art.
9 – Decadenza dei Soci
Gli
associati possono cessare di appartenere all'Associazione per i
seguenti motivi:
- per recesso
- per decadenza
- per esclusione
Il
recesso si verifica quando l'associato presenti formale
dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo
dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno
in corso, purchè sia presentato almeno tre mesi prima.
La
decadenza si verifica quando l'associato non esplica più
l'attività per la quale è stato ammesso.
L'esclusione
si verifica nei seguenti casi:
- l'associato è inadempiente del pagamento della quota associativa;
- l'associato è incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti dell'Associazione;
- sono presenti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La
decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal
Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato; la delibera
deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
Avverso
la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere
all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera- deve essere
proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma precedente.
L'associato
escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.
Art.
10 – Organi.
Sono
organi dell'Associazione:
- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice Presidente;
- il Segretario.
Art.
11 – Assemblea generale dei soci.
L'Assemblea
generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati
ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione: è convocata
in sessioni ordinarie e straordinarie.
All'Assemblea
sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria
per il conseguimento della finalità associativa.
Art.
12 – Riunioni ordinarie dell'Assemblea.
L'Assemblea
riunita in via ordinaria:
- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina, per elezione a scrutinio segreto, il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dall'art. 21 del presente statuto.
Art.
13 – Riunioni straordinarie dell'Assemblea.
L'assemblea
è convocata, in via straordinaria:
- per deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
Art.
14 – Funzionamento dell'Assemblea.
Le
assemblee con presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo: in
caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone
legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla
maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e , se
necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è
necessari quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
Il
Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e
l'ordine delle votazioni.
Art.15
– Riunione e costituzione dell’Assemblea.
L’assemblea
deve riunirsi una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto
economico finanziario.
L’assemblea
è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.
La
convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni
prima mediante affissione di avviso nella bacheca presso la sede
dell’Associazione, ovvero con comunicazione degli Associati a mezzo
posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.
Nella
convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il
luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da
trattare.
Potranno
prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie
dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della
quota annuale.
Nell’ambito
delle assemblee hanno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni.
Ogni
partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un
solo voto. L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da
altro associato purchè munito di delega scritta; ogni associato non
può essere portatore di più di una delega.
L’assemblea
è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente
la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in
seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le
delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e
lo scioglimento dell’Associazione sono approvate nell’assemblea
in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei
voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la
maggioranza relativa dei voti.
Le
modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono
la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con
diritto a voto deliberativo.
Lo
scioglimento dell’Associazione è validamente deliberato
dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta
straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con
esclusione delle deleghe.
Di ogni
assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente
della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
Copia
dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati
con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine
di garantirne la massima diffusione.
Art.
16 – Presidente.
Il
Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea tra i Soci
effettivi, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il
Presidente rappresenta l’Associazione e ne manifesta la volontà;
al Presidente inoltre è attribuita la rappresentanza legale
dell’Associazione.
Art.
17 – Vice Presidente.
Il Vice
Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea tra i Soci
effettivi, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Sostituisce
il presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed
in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.
In caso
di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente,
rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione –
entro un mese – dall’assemblea per l’elezione di tutte le
cariche associative.
Art.
18 – Consiglio Direttivo.
Il
consiglio direttivo è composto da:
- il
presidente dell’associazione che lo presiede;
- il
vicepresidente;
- tre o
più consiglieri ( purchè in numero dispari, secondo quanto sarà
deliberato di volta in volta dall’assemblea);
- il
segretario.
I
consiglieri sono eletti dall’assemblea tra gli associati, durano in
carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il
consiglio direttivo:
1
– attua le deliberazione dell’assemblea e dirige l’associazione
con tutti i poteri di ordinario a straordinaria amministrazione;
2
–delibera sulle domande di ammissione dei soci;
3
– redige il bilanci preventivo ed il rendiconto economico e
finanziario da sottoporre all’assemblea;
4
– fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno
una volta all’anno;
5
– convoca l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario
o venga richiesto dai osci;
6
– redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività
sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli
associati;
7
– adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si
dovessero rendere necessari;
8
– attua e finalità previste dallo Statuto e le decisione
dell’assemblea dei soci.
Le
riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa
l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la
riunione del consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine
del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti
in consiglio.
La
riunione del consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà
dei suoi componenti.
Le
deliberazioni del consiglio sono valide se assunte con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto
del Presidente è determinante.
Le
deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare
da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal
segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio
Direttivo atte a garantirne una massima diffusione.
Art.
19 – Segretario.
Il
Segretario è nominato dal consiglio anche tra associati non facenti
parte del consiglio stesso. Dura in carica finchè vige il consiglio
che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni
del presidente e del consiglio Direttivo ed attende alla
corrispondenza.
Art.
20 - Accesso alle cariche sociali.
Possono
ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento
delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche
sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche
nell’ambito dell’attività sportiva equestre, non abbiano
riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non
siano stati assoggettati da parte del CONI o di una delle qualsiasi
federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o
sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un
anno.
Art.
21 – Nomina delle cariche sociali.
I Soci
che accedono alle Cariche Sociali vengono eletti nel corso di un’
apposita Assemblea Ordinaria, come previsto dall’art. 12 del
presente statuto; in particolare, devono essere effettuate tre
votazioni a scrutinio segreto per la nomina di :
1 –
Presidente
2 –
Vicepresidente
3 –
Consiglio Direttivo.
La
modalità di svolgimento delle Elezioni per la nomina delle Cariche
Sociali sono le seguenti.
1 – DUE
SETTIMANE prima della data fissata per le elezioni, il Presidente in
carica fa affiggere in bacheca tre liste, una per i candidati alla
carica di Presidente, una per i candidati alla carica di
Vicepresidente ed una per i candidati alla carica di Consigliere.
2 – I
soci che intendono candidarsi devono scrivere, sulla lista relativa
alla Carica per la quale intendono proporsi, il proprio nominativo e
la propria firma autografata.
3 – Le
liste contenenti i nominativi ei candidati vengono ritirate UNA
SETTIMANA prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
4 – il
Consiglio Direttivo verifica che i Soci che si sono candidati siano
in regola con quanto stabilito dall’art. 20 del presente statuto,
e predispone le schede per lo scrutinio segreto.
L’elezione
avverrà a scrutinio segreto, attraverso apposite schede che saranno
distribuite ai soci con diritto di voto, secondo quanto stabilito
dall’ art. 14 del presente statuto.
I
Candidati che avranno ottenuto la maggioranza dei voti validi saranno
dichiarati eletti, ed assumeranno i propri incarichi a partire dal
giorno successivo a quello dell’elezione.
Art.
22 – Decadenza degli organi associativi
I
titolari degli organi associativi decadono:
- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca
viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il
dirigente per la quale è proposta.
Le
dimissioni, o la revoca, del Presidente dell’Associazione comporta
la decadenza di tutti gli organi statuari. In tal caso si applica la
disposizione di cui al precedente art. 17 comma3.
Le
dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro
sostituzione con altri soci proposti dal Consiglio Direttivo, che
ottengano l’approvazione dell’Assemblea dei soci, attraverso una
votazione a scrutinio segreto; i nuovi eletti rimangono in carica
fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.
Art.
23 – Obblighi di comunicazione.
La nomina
e la variazione dei titolari degli organi associativi devono essere
comunicate alla F.I.S.E. unitamente a copia verbale.
Art.
24 – Bilancio.
Il
Consiglio Direttivo redice il bilancio preventivo e il rendiconto
economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare.
Ogni associato, in occasione dell’approvazione, potrà avere
accesso a detti documenti.
Il
bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed
economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto dei principi
di trasparenza nei confronti degli associati.
L’incarico
della gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, previo
apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata ad un
Tesoriere all’uopo nominato.
L’anno
sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano
il 31 dicembre di ciascun anno.
Art.
25 – Rappresentanti dei Cavalieri e dei Tecnici.
Il
Presidente, con cadenza annuale o comunque coerente con le norme
federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti tesserati
e maggiorenni – nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici –
per l’individuazione, tramite elezioni od altri metodi di
espressione democratica, del Rappresentante dei Cavalieri e del
Rappresentante dei Tecnici. I rappresentanti cosi individuati
esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento
sportivo.
Il
Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la
trasmissione alla F.I.S.E., per il costante aggiornamento degli atti
federali.
Art.26 –
Devoluzione del patrimonio.
In caso
di estinzione dell’Assemblea il patrimonio residuo dopo la
liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera
dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad un'altra assemblea
con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in
mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di
lucro della medesima provincia, su designazione della F.I.S.E.
Art.
27 – Clausola compromissoria.
Tutte le
controversie insorgenti tra l’Assemblea ed i soci e tra i soci
medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza del Collegio
arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione
Italiana Sport Equestri.
In tutti
i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre
il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della F.I.S.E., questo
sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle
parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così
designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Udine.
La parte
che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà
comunicarlo all’altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi
entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento
originante la controversia, ovvero dalla data di cui la parte che
ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza,
indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’arbitrato
dovrà avere sede in Pradamano, e il Collegio giudicherà ed adotterà
il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad
ogni effetto come irrituale.
Ogni
qualvolta ciò sia compatibile, dovrà essere adottata, al posto di
quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla
Federazione Italiana Sport Equestri.
Art.
28 – Norma di rinvio.
Per
quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della
Federazione Italiana Sport Equestri e in subordine le norme degli
articoli 36 e seguenti del Codice Civile.
--ooOOOoo—
Il
presente Statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto
dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della
Associazione in contrasto con esso.
Pradamano,
l’ 19/02/2005.